Accesso civico semplice, generalizzato e documentale
Cos'è l'accesso civico
L'accesso civico è un diritto introdotto dall'art. 5 del D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 97/2016.
Si distingue in:
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Accesso civico semplice che consente a chiunque - senza indicare motivazioni - il diritto di richiedere ad una pubblica amministrazione documenti, informazioni e dati nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione;
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Accesso civico generalizzato che consente a chiunque - senza indicare motivazioni - il diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis del D.Lgs.33/2013;
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Accesso documentale (il tradizionale accesso agli atti), previsto dall'art.22 della Legge n.241/1990, che permette a chiunque di richiedere documenti, dati e informazioni detenuti da una Pubblica Amministrazione riguardanti attività di pubblico interesse, purché il soggetto che lo richiede abbia un interesse diretto, concreto e attuale rispetto al documento stesso. La richiesta va presentata alla Pubblica Amministrazione (PA) che detiene il documento e deve essere regolarmente motivata. L'ente decide entro 30 giorni (fatti salvi eventuali ricorsi), trascorsi i quali la richiesta si intende respinta.
Regolamento disciplinante l'attività amministrativa, i procedimenti amministrativi e il diritto di accesso ai documenti amministrativi dell'Unioncamere Calabria. Accesso Civico e Accesso generalizzato (Approvato dalla Giunta di Unioncamere Calabria con delibera n. 4 del 26/04/2021 e dal Consiglio di Unioncamere Calabria con delibera n. 4 del 16/07/021)