E’ stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 24 dicembre il regolamento 1408/2013 del 18 dicembre sull’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Ue agli aiuti “de minimis”, che contiene le regole sulle modalità di erogazione di aiuti minimi alle imprese senza notificazione in via preventiva alla Commissione Ue.
L’esenzione dall’obbligo di previa notificazione scatta se l’importo non supera i 200mila euro nell’arco di tre anni. Il nuovo testo si applica alle imprese di ogni settore con esclusione di quello della pesca e dell’acquacoltura, delle imprese di produzione primaria dei prodotti agricoli e di quelle che operano nella trasformazione e commercializzazione di questi prodotti. Va segnalato che per gli aiuti nel settore agricolo è stato adottato, contestualmente, il regolamento 1408/2013.
Tra le altre eccezioni, la Commissione ha incluso i casi di aiuti subordinati all’impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d’importazione. Nel caso di attività miste, alcune delle quali incluse nell’ambito di applicazione del regolamento e altre escluse, si dovrà procedere alla separazione dell’attività e alla distinzione dei costi.
Il tetto massimo di 200mila euro scende a 100mila per le imprese che operano nel trasporto di merci su strada. Però, in via generale, malgrado l’individuazione di un massimale comune in tutto lo spazio Ue, saranno possibili applicazioni differenziate a causa del calcolo dell’aiuto sull’importo lordo senza che siano conteggiate imposte o altri oneri.
Grande rilievo, nell’applicazione del regolamento, è attribuito al dato temporale. Per non danneggiare le imprese in competizione con quelle di altri Stati membri, è necessario che vi sia una sostanziale coincidenza tra il momento in cui le autorità nazionali decidono l’erogazione degli aiuti e quello in cui essi sono effettivamente corrisposti. Questo perché, in base all’articolo 3, gli aiuti de minimis sono considerati concessi se, in base al regime giuridico nazionale applicabile, è accordato il diritto di riceverli.
Rispetto al passato, il sistema di controllo è più incisivo. In primo luogo gli Stati dovranno informare per iscritto le imprese dell’importo potenziale concesso, richiamando espressamente il regolamento Ue. Dal canto suo, l’impresa dovrà comunicare ogni altro aiuto de minimis ricevuto durante gli esercizi finanziari precedenti per garantire il pieno rispetto del calcolo da effettuare cumulando gli aiuti nell’arco dei tre anni. Gli Stati, inoltre, dovranno adottare un registro centrale degli aiuti de minimis concessi da tutte le autorità interne.
Aiuti "de minimis" nel comparto agricolo
Per quanto riguarda gli aiuti d'importanza minore nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, il regolamento adottato dalla Commissione individua più precisamente i limiti entro cui i contributi non costituiscono aiuti di Stato e ne aumenta il massimale.
In base al regolamento in scadenza a fine anno (n. 1535/2007), infatti, si considerano privi di impatto sulla concorrenza gli aiuti fino a 7.500 euro per beneficiario, in un triennio, e fino allo 0,75% del valore della produzione agricola stabilito per Paese. Con le nuove regole, invece, il tetto massimo per beneficiario sale a 15 mila euro per tre esercizi finanziari e il massimale per lo Stato membro passa all'1% del valore della produzione agricola.
Il regolamento relativo agli aiuti "de minimis" in agricoltura entrerà in vigore il 1° gennaio 2014, mentre per gli orientamenti per il settore e il regolamento relativo alle esenzioni per categoria nel comparto agricolo, non ancora adottati, si continuerà a fare riferimento alle norme attuali fino a giugno 2014.
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